LE ASSEMBLEE DEI GENITORI

Assemblea dei genitori

(cfr. artt. 12 e 15 Dlgs 297/1994)

I genitori hanno diritto di riunirsi in assemblea per discutere problemi di carattere generale della scuola o delle classi dei propri figli.
Le assemblee possono essere di singole classi o di istituto.
I rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, di interclasse o di classe possono esprimere un comitato dei genitori del circolo o dell'istituto.
Hanno titolo a convocare l’assemblea dei genitori i rappresentanti di classe o i docenti, ma anche quando la richiedano cento genitori negli istituti con popolazione scolastica fino a 500, duecento negli istituti con popolazione scolastica fino a 1000, trecento negli altri.
Prima della convocazione deve essere informato  preventivamente il dirigente scolastico e indicando specificamente gli argomenti da trattare in modo che questi possa autorizzare l’uso dei locali scolastici sentita la giunta esecutiva del consiglio di circolo o di istituto. 
L'assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al consiglio di circolo o di istituto.
All'assemblea possono partecipare con diritto di parola il dirigente scolastico e i docenti della
 sezione, della classe o dell'istituto. 

COMITATO DEI GENITORI

Il TU scuola riconosce i comitati dei genitori, pur non rientrando questi tra gli organi collegiali.
Il DPR 275/1999 (regolamento dell'autonomia scolastica) prevede che il dirigente scolastico ai fini della predisposizione del piano dell'offerta formativa tenga conto dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori.
E' considerato un'associazione di fatto e svolge essenzialmente una funzione di collegamento tra i rappresentanti di classe e di raccordo tra questi ultimi e gli eletti nel consiglio di istituto in ordine ai problemi emergenti nelle classi.