Il Consiglio di Istituto - tempo di elezioni

Il Consiglio di Istituto è disciplinato dagli artt. 8,9 e 10 del Decreto Legislativo 297/1994. E’ l’organo di indirizzo e di gestione degli aspetti economici ed organizzativi generali della scuola. In esso sono rappresentate tutte le componenti dell’Istituto (docenti, studenti, genitori e personale non docente) con un numero di rappresentanti variabile a seconda delle dimensioni della scuola.

 

Nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni è costituito da 14 membri, così suddivisi:

∙ 6 rappresentanti del personale docente;

∙ 6 rappresentanti dei genitori degli alunni (negli istituti superiori 3 genitori e 3 studenti);

∙ 1 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;

∙ Il Dirigente scolastico, quale membro di diritto.

 

Nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni, è costituito da 19 membri, così suddivisi:

∙ 8 rappresentanti del personale docente;

∙ 8 rappresentanti dei genitori degli alunni (negli istituti superiori 4 genitori e 4 studenti);

∙ 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;

∙ Il Dirigente scolastico, quale membro di diritto.

 

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SCADENZARIO ELEZIONI CONSIGLIO DI ISTITUTO

Entro il 45° giorno antecedente le votazioni il D.S. nomina la Commissione Elettorale;
Entro il 35° giorno antecedente le votazioni il D.S. comunica alla Commissione Elettorale i nominativi degli elettori e delle sedi dei seggi;
Entro il 25° giorno antecedente le votazioni la Commissione Elettorale deposita e affigge all’Albo gli elenchi degli elettori;
Tra il 20° ed 15° giorno antecedente alla data fissata per le elezioni vanno presentate alla segreteria della Commissione Elettorale le liste dei partecipanti alle elezioni, con le firme autenticate dei presentanti e dei candidati .

Le liste dei candidati per la componente dei genitori, devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla Segreteria della Commissione Elettorale, presso l’Ufficio di Segreteria della Scuola, sottoscritte  da almeno altri 20 genitori. Ogni lista può comprendere fino ad un massimo del doppio dei componenti eleggibili. Le liste devono essere corredate dalla dichiarazione di accettazione della candidatura da parte dei candidati e devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o suo delegato. Nessun elettore può concorrere alla presentazione di più di una lista. nessun candidato può presentare liste. Nessun componente della commissione elettorale può essere candidato di alcuna lista. 

Dopo la ricezione delle liste, la Commissione Elettorale cura l’affissione delle liste e del verbale;
Dal 18° al  2° giorno antecedente le votazioni può essere effettuata propaganda elettorale con affissione degli scritti e con riunioni per la presentazione di candidati e programmi, previa richiesta al Dirigente Scolastico, nel limite delle norme di contenimento dell’emergenza pandemica;
Non oltre il 5° giorno antecedente le votazioni, su designazione della Commissione Elettorale, il Dirigente Scolastico nomina i componenti dei seggi.

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Come da nota del MIM, per il rinnovo degli organi collegiali nell'anno 2025, la data della votazione è stata fissata dal Direttore generale preposto di ciascun Ufficio Scolastico Regionale, per il territorio di rispettiva competenza, in un giorno festivo dalle ore 8,00 alle ore 12,00 ed in quello successivo dalle ore 8,00 alle ore 13,30 non oltre il termine di domenica 30 novembre e lunedì 1 dicembre 2025.

In Piemonte si terranno domenica 16 e lunedì 17 novembre 2025 

In Abruzzo, Lazio, Liguria, Lombardia e Calabria si terranno domenica 23 e lunedì 24 novembre 2025.

In Campania, Umbria, Basilicata, Veneto e Puglia si terranno domenica 30 novembre e lunedì 1 dicembre 2025.

Per conoscere le date delle elezioni per il rinnovo dei consigli di istituto nelle altre regioni, clicca sul link con l'elenco degli uffici scolastici regionali.

 

 

Modalità delle votazioni

Le modalità delle votazioni sono indicate all'art. 40 OM 215/1991.

Le votazioni si svolgono, di norma, in un giorno non lavorativo dalle ore 8 alle ore 12 e in quello successivo dalle ore 8 alle ore 13,30.

Nel locale adibito alle votazioni devono essere predisposti:

- lo spazio riservato al pubblico in cui sono affisse le liste dei candidati;

- lo spazio riservato ai componenti del seggio in cui sono disposti i tavoli sopra i quali devono essere poste tante urne quanti sono gli organi da eleggere;

- lo spazio riservato alle votazioni in cui sono disposti due tavoli in due angoli opposti in modo che gli elettori vengano a trovarsi alle spalle dei componenti dei seggi, assicurando in ogni caso la segretezza del voto.

Alle ore otto del giorno in cui sono indette le votazioni il presidente apre il seggio, chiamando a farne parte gli scrutatori.
Se il presidente è assente, egli è sostituito dallo scrutatore più anziano di età presente, il quale integra il numero degli scrutatori chiamando ad esercitarne le funzioni un elettore presente. Analogamente procede il presidente qualora sia assente qualcuno degli scrutatori.
Quando non sia possibile integrare il numero degli scrutatori, il seggio si insedia ugualmente con i componenti presenti.

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Gli elettori votano dopo aver esibito un documento valido per il loro riconoscimento.
In mancanza di documento è consentito il riconoscimento da parte dei componenti del seggio presenti, previa succinta verbalizzazione da loro sottoscritta.
Il riconoscimento dell'elettore sprovvisto di documento può essere effettuato anche da un altro elettore dello stesso seggio in possesso di documento o, a sua volta, conosciuto da un componente del seggio. Anche in tal caso deve
essere fatta succinta verbalizzazione, sottoscritta da tutti i componenti presenti del seggio.

Dopo il riconoscimento gli elettori devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro cognome e nome sull'elenco degli elettori del seggio. In mancanza di spazio nell'elenco, firmano in un apposito foglio predisposto dal presidente del seggio e che deve contenere gli elementi di individuazione delle varie categorie di elettori.


Il voto viene espresso da ciascun elettore per ogni singola scheda mediante una croce sul numero romano indicato nella scheda.

Fino a 3 posti da attribuire in Consiglio di Istituto deve essere indicata una preferenza.

In caso di più di 3 posti da attribuire possono essere indicate fino a due preferenze. 

Il voto è personale, non è ammesso l'esercizio del diritto di voto per delega. È possibile l'ausilio di un elettore accompagnatore di fiducia per gli elettori ciechi,  amputati delle mani,  affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità. In questo caso verrà fatta una succinta constatazione  nel verbale.

LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO DOPO LE VOTAZIONI

Come disposto dall'art. 43 dell'O.M. 215/1991, le operazioni di scrutinio (a cui partecipano anche i rappresentanti di lista appartenenti alla componente per la quale si svolge lo scrutinio) hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non possono essere interrotte fino al loro completamento.

Nelle operazioni di scrutinio il presidente del seggio deve cercare di interpretare la volontà dell'elettore, sentiti i membri del seggio, in modo da procedere all'annullamento delle schede soltanto in casi estremi e quando sia veramente impossibile determinare la volontà dell'elettore (es: voto contestuale per più liste, espressione contestuale di preferenze per candidati di liste diverse) o quando la scheda sia contrassegnata in modo tale da rendere riconoscibile l'elettore stesso.

CASI PARTICOLARI:

Nel caso in cui l'elettore abbia  espresso preferenze per candidati di lista diversa da quella prescelta, vale il voto di lista e non le preferenze.

Se l'elettore ha espresso nel relativo spazio preferenze per candidati di una lista senza contrassegnare anche la lista, il voto espresso vale per i candidati prescelti e anche per la lista alla quale essi appartengono.

Se le preferenze espresse sono maggiori del numero massimo consentito, il presidente del seggio procede alla riduzione delle preferenze, annullando quelle eccedenti.

Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l'attribuzione del posto spettante alla lista (secondo la modalità che verrà esposta nella successiva sezione relativa alle modalità di attribuzione dei posti).

Delle operazioni di scrutinio viene redatto processo verbale secondo il modello B allegato all'ordinanza ministeriale. Dovranno essere predisposti due originali, sottoscritti in ogni foglio dal presidente e dagli scrutatori.

Nel verbale devono essere necessariamente indicati:

a) il numero degli elettori e quello dei votanti, distinti per ogni categoria;

b) il numero dei voti attribuiti a ciascuna lista;

c) il numero dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato.

Uno dei due originali dei verbali, all'esito dello scrutinio, è depositato presso il circolo didattico o l'istituto in cui ha operato il seggio.  L'altro esemplare, posto in busta chiusa, sulla quale va indicata l'elezione a cui si riferiscono gli atti (es.: "elezione del consiglio di circolo o di istituto") va rimesso subito al seggio elettorale che è competente a procedere all'attribuzione dei posti e alla proclamazione degli eletti.

 

L'ATTRIBUZIONE DEI POSTI IN CONSIGLIO DI ISTITUTO DOPO LE VOTAZIONI

Ai sensi dell'art. 44 dell'O.M. 215/1991 le operazioni ai fini dell'attribuzione dei posti spettano al seggio elettorale n. 1, che riceve dalla commissione elettorale il plico contenente l'esito dello scrutinio. Il seggio è integrato (con nomina comunicata almeno tre giorni prima delle votazioni) da altri due membri scelti dal direttore didattico o preside tra i componenti degli altri seggi.

Appena ricevuti i verbali degli scrutini elettorali da parte degli altri seggi della scuola, il seggio incaricato riassume i voti di tutti i seggi, senza poterne modificare i risultati.

Una volta riassunti i voti, determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato.

La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutti i seggi della scuola.

La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti di preferenza.


Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4 .e così via fino alla concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente.

Ciascuna lista ha tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e a parità di quest'ultima, per sorteggio.

Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati i posti eccedenti sono distribuiti tra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

Ultimata la ripartizione dei posti tra le liste, si provvede a determinare, nei limiti dei posti assegnati a ciascuna lista, i candidati che, in base al numero delle preferenze ottenute, hanno diritto a ricoprirli.


Esempio pratico:

Per i genitori vengono presentate due liste A e B con 8 candidati ciascuno. La lista A ha ottenuto 52 voti in tutto, la lista B 48.  Si procede alla divisione della cifra elettorale ottenuta da ciascuna lista:
Lista A: 52 - 26 - 13 - 6,5 - 3,25 - 1,75 - 0,87
Lista B: 48 - 24 - 12 - 6 -  3 - 1,5

Si mettono in ordine i quozienti ottenuti e si scelgono gli 8 (posti da assegnare) più alti: 52 -48 -26 -24 -13 -12 -6,5 -6 -3,25 -3 -1,75 - 1,5 - 0,87

In questo caso, a ciascuna lista andranno 4 posti, che saranno dati ai candidati che hanno ricevuto più voti. 

Nel caso di parità di preferenze tra due o più candidati della stessa lista, si seguirà l'ordine di collocazione nella lista.

 

CASO SPECIALE:

Ai fini dell’attribuzione del posto riservato nelle scuole confluite per aggregazione in una nuova istituzione scolastica, qualora al termine delle operazioni di assegnazione dei posti non risulti eletto alcun candidato appartenente a una o più di dette scuole, si individua, per ciascuna delle componenti in questione, la lista comprendente candidati appartenenti alle scuole medesime che abbia ottenuto il maggior numero di voti.  Nell’ambito di detta lista viene eletto il candidato appartenente alla scuola in questione che ha ottenuto il maggior numero di preferenze, in sostituzione del candidato della medesima lista con il minor numero di preferenze che avrebbe avuto diritto all’elezione in mancanza di riserva.

 

Una volta ultimate le operazioni di attribuzione dei posti, il seggio elettorale procede alla proclamazione degli eletti entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto.

L'elenco degli eletti dovrà essere affisso nell'albo della scuola.

 

I rappresentanti delle liste dei candidati e i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso contro i risultati delle  elezioni entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, alla commissione elettorale di circolo o di istituto.

I ricorsi sono decisi entro 5 giorni dalla scadenza del termine sopra indicato.

Ai verbali e agli atti concernenti gli scrutini relativi alle elezioni hanno diritto di accesso i componenti delle commissioni elettorali in sede di esame dei ricorsi eventualmente presentati dai rappresentanti di lista, nonché i rappresentanti di lista e i candidati.

DOPO LE VOTAZIONI  - L'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Presidenza del Consiglio d’Istituto

Il Consiglio d’Istituto è presieduto da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori degli alunni alla prima seduta del Consiglio (che viene convocata dal Dirigente Scolastico subito dopo le elezioni). In prima votazione il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei votanti (metà + 1 dei componenti) altrimenti, in seconda votazione, a maggioranza relativa (metà + 1 dei presenti). Il Consiglio può deliberare di eleggere, con le stesse modalità previste per l’elezione del Presidente, anche un Vice Presidente che assumerà le attribuzioni del Presidente in caso di sua assenza. In caso di assenza anche del Vice Presidente, le attribuzioni del Presidente sono esercitate dal Consigliere genitore più anziano. Quando il Presidente decade dalla carica, si deve procedere a nuova elezione.

Convocazione del Consiglio d’Istituto

Il Presidente del Consiglio d’Istituto convoca il Consiglio su richiesta del Dirigente Scolastico, della Giunta Esecutiva, di almeno un terzo dei Consiglieri o di sua iniziativa e a sua discrezione, se la richiesta proviene da meno di un terzo dei Consiglieri. Egli presiede e cura l’ordinato svolgimento delle sedute del Consiglio, affidando ad un membro del Consiglio – oppure a turno a più membri - le funzioni di Segretario per la redazione dei verbali. In caso di votazioni e di delibere con esito di parità, il voto del Presidente vale doppio. Il Presidente scioglie la seduta in mancanza del numero legale dei Consiglieri; può sospenderla temporaneamente per esaminare delibere e mozioni.

È altresì sua facoltà, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, allontanare chiunque, nel pubblico,   sia causa di disordine ed eventualmente proseguire la seduta in forma non pubblica.

Nelle riunioni del Consiglio d’Istituto:

il  Presidente conduce la riunione;

il Dirigente Scolastico illustra le proposte della Giunta; rappresenta l’amministrazione;

il personale docente, personale Ata e i genitori (e gli studenti negli istituti superiori) discutono e formulano proposte, rappresentando le  rispettive componenti;

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Alla prima riunione del Consiglio d’Istituto viene nominata la Giunta esecutiva, che è composta da un docente, un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario, due genitori. Di diritto ne fanno parte il dirigente scolastico, che la presiede, e il direttore dei servizi generali e amministrativi che ha anche funzioni di segretario della giunta stessa.

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Il Decreto Legislativo 297/1994 all’ art. 10 indica i compiti attribuiti al Consiglio d’Istituto. In particolare:

- elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento della scuola;

- delibera il programma annuale ed il conto consuntivo; stabilisce come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico.

 -  approva il PTOF deliberato dal Collegio dei Docenti. Fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei consigli   di interclasse  e di classe, ha quindi potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:

  1. a) adozione del regolamento interno d’istituto che deve fra l’altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l’uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l’ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l’uscita dalla medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio ai sensi dell’articolo 42;
  2. b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librarie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni;
  3. c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
  4. d) criteri generali per la programmazione educativa;
  5. e) criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;
  6. f) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
  7. g) partecipazione del circolo o dell’istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
  8. h) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dal circolo o dall’istituto.

-  indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti, all’adattamento dell’orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; esprime parere sull’andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o dell’istituto, e stabilisce i criteri per l’espletamento dei servizi amministrativi.

- esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli articoli 276 e seguenti.

- esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dell’articolo 94

- delibera, sentito per gli aspetti didattici il Collegio dei Docenti, le iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall’articolo 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309

- si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.

Si richiama la normativa citata per una più completa lettura dei compiti e delle funzioni

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La GIUNTA ESECUTIVA prepara i lavori del consiglio di circolo o di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l’esecuzione delle relative delibere.

Come previsto dal Decreto Interministeriale n. 44 dell’1 febbraio 2001, art.2, comma 3, entro il 31 ottobre ha il compito di proporre al Consiglio di circolo/istituto il programma delle attività finanziarie della istituzione scolastica, accompagnato da un’apposita relazione e dal parere di regolarità contabile del Collegio dei revisori. Nella relazione, su cui il consiglio dovrà deliberare entro il 15 dicembre dell’anno precedente quello di riferimento, sono illustrati gli obiettivi da realizzare e l’utilizzo delle risorse in coerenza con le indicazioni e le previsioni del Piano dell’offerta formativa, nonché i risultati della gestione in corso e quelli del precedente esercizio finanziario. La Giunta Esecutiva rimane in carica per tre anni, in caso di perdita dei requisiti di un membro si seguono le stesse indicazioni previste per il Consiglio d’Istituto.

 

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