LE ASSEMBLEE DEI GENITORI
(cfr. artt. 12 e 15 Dlgs 297/1994)
I genitori hanno diritto di riunirsi in assemblea per discutere problemi di carattere generale della scuola o delle classi dei propri figli.
Le assemblee possono essere di singole classi o di istituto.
I rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, di interclasse o di classe possono esprimere un comitato dei genitori del circolo o dell'istituto.
Hanno titolo a convocare l’assemblea dei genitori i rappresentanti di classe o i docenti.
L'assemblea può essere convocata anche quando la richiedano cento genitori negli istituti con popolazione scolastica fino a 500, duecento negli istituti con popolazione scolastica fino a 1000, trecento negli altri.
Prima della convocazione deve essere informato preventivamente il dirigente scolastico, a cui devono essere indicati specificamente gli argomenti da trattare in modo che questi possa autorizzare l’uso dei locali scolastici sentita la giunta esecutiva del consiglio di circolo o di istituto.
L'assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al consiglio di circolo o di istituto.
All'assemblea possono partecipare con diritto di parola il dirigente scolastico e i docenti della sezione, della classe o dell'istituto.
COMITATO DEI GENITORI

Il TU scuola riconosce i comitati dei genitori, pur non rientrando questi tra gli organi collegiali.
Il DPR 275/1999 prevede infatti che il Dirigente scolastico ai fini della predisposizione del piano dell'offerta formativa tenga conto dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori.
Il comitato dei genitori è considerato un'associazione di fatto e svolge essenzialmente una funzione di collegamento tra i rappresentanti di classe e di raccordo tra questi ultimi e gli eletti nel consiglio di istituto in ordine ai problemi emergenti nelle classi.
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