Le assemblee studentesche

L'art. 12 del TU Scuola (DLgs 297/1994) statuisce che l'esercizio del diritto  di assemblea dei genitori degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado e degli studenti delle scuole superiori deve essere esercitato secondo modalità previste dal medesimo TU (artt. 13 e seguenti).

 

Le assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto e costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.

A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.


Le assemblee non possono tenersi nel mese conclusivo delle lezioni. Vi possono assistere, oltre al dirigente scolastico o un suo delegato, i docenti che lo desiderino.

 

Assemblea di classe

- può svolgersi una volta al mese;

- per la durata massima di due ore;

- in giorni diversi della settimana durante l'anno scolastico;

È possibile svolgere  una seconda  assemblea mensile fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali.

 

Assemblea di istituto

- può svolgersi una volta al mese

- per la  durata massima delle ore di lezione di una giornata;

- può articolarsi in assemblea di classi parallele sulla base del numero degli alunni e della disponibilità dei locali;

- per un massimo di quattro volte durante l'anno scolastico e previa autorizzazione del Consiglio di Istituto può essere prevista la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno.

È possibile svolgere un'altra assemblea mensile fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali.

 

Funzionamento e modalità di svolgimento dell'assemblea di istituto

L'assemblea di istituto:

- deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al consiglio di istituto;

- è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di istituto o su richiesta del 10% degli studenti;

- la sua data di convocazione e l'ordine del giorno devono essere preventivamente presentati al dirigente scolastico.

L' esercizio democratico dei diritti dei partecipanti è garantito dal comitato studentesco, ove costituito, oppure dal presidente eletto dall'assemblea; 

Il dirigente scolastico ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.

 

COMITATO STUDENTESCO DI ISTITUTO 

- può essere espresso dai rappresentanti degli studenti nei consigli di classe;


- può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al consiglio di istituto.




 

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